Se la parte è malata di mente, il ricorso per divorzio deve esser presentato dal curatore speciale

La mancata proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di un curatore speciale a tal fine nominato e la proposizione di tale domanda da un tutore provvisorio o amministratore di sostegno rendono la domanda stessa improponibile.

Quanto sopra è stato affermato dal Tribunale di Caltanissetta nella sentenza resa il 18 maggio 2016 e pubblicata il 13 giugno 2016.

Il caso. Due coniugi, di cui uno malato di mente, depositavano ricorso congiunto con cui chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.

Stante la malattia del marito, qualche mese prima dell’introduzione del giudizio, la figlia delle parti era stata nominata tutrice e così autorizzata dal Giudice Tutelare a condurre le trattative per l’accordo di divorzio congiunto. Nelle more del procedimento era stato anche presentato ricorso per l’interdizione del coniuge, ricorso che, tuttavia, era stato rigettato con la conseguenza che la figlia veniva nominata amministratrice provvisoria di sostegno del padre. Il coniuge malato di mente, pertanto, stava in giudizio per mezzo del suo amministratore di sostegno.

 L’amministrazione di sostegno. Tuttavia, nel provvedimento di nomina, tra gli atti che l’amministratore poteva compiere non vi era la facoltà di presentare domanda introduttiva del giudizio di divorzio né lo svolgimento di atti personalissimi, quali quelli attinenti allo status coniugale.

 Il curatore speciale. Non essendo stato dichiarato legalmente incapace il coniuge malato di mente, ma anzi la domanda di interdizione era stata rigettata, i giudici di merito ritengono che il ricorso avrebbe dovuto esser preceduto dalla nomina di un curatore speciale sia per consentire alla parte di costituirsi nel giudizio contenzioso sia per proporre un ricorso congiunto.

Il conflitto di interessi. Nel caso di specie, stante la previsione tra le condizioni di divorzio di un contributo al mantenimento posto a carico del genitore rappresentato in favore della figlia amministratrice, le due figure, amministratore di sostegno e curatore speciale, non potranno coincidere e la nomina del curatore speciale potrà esser solo sollecitata dall’amministratrice

AVV. CARLO IOPPOLI – Presidente degli Avvocati Familiaristi Italiani

Per contatti: avvocatoioppoli@gmail.com


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