Se il figlio è maggiorenne e autosufficiente, non ha diritto all’assegnazione della casa familiare


L'interesse alla conservazione dell'habitat domestico viene a mancare se il figlio ha raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, nonostante l'abitazione sia luogo di convivenza stabile e il figlio vi faccia rientro con frequenza giornaliera dopo il lavoro.

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La Suprema Corte, con sentenza n. 32151 del 20 novembre 2023, rigetta il ricorso proposto dall'ex coniuge, nell'ambito del giudizio divorzile, per l'assegnazione della casa familiare, nonostante il precedente di legittimità invocato secondo cui: «Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare» (Cass. n.23473/2020). Il precedente riguarda, infatti, il figlio maggiorenne, ma il maggiorenne non economicamente sufficiente.

Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione il figlio della ricorrente, maggiorenne, nonostante facesse rientro alla casa familiare «con frequenza giornaliera dopo il lavoro» e fosse la casa «luogo di convivenza stabile di madre e figlio», aveva raggiunto l'indipendenza economica, dunque non possono trovare accoglimento le argomentazioni della madre-ricorrente per le quali la circostanza che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica rileva solo per la revoca dell'assegno di mantenimento «mentre la revoca dell'assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente».

La Cassazione richiama il seguente principio: «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» (Cass. n. 25604/2018), sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto «l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario» (Cass. n. 20452/2022).

Indiscutibile, nel caso in esame, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio, dunque il ricorso viene rigettato.

Cass. civ, sez. I, ord., 20 novembre 2023, n. 32151

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