«Scusa amore … ho sbagliato» (ma mi puoi addebitare la separazione)

La Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie che può dirsi ricorrente specialmente nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

Lo ha fatto con la sentenza del 22 aprile 2016, n. 8149.

L’ipotesi è quella della produzione in giudizio di un carteggio. Più o meno risalente nel tempo – nel quale uno dei due coniugi si rivolge all’altro scusandosi di qualche comportamento che, verosimilmente, aveva dato luogo a qualche forma di reazione dell’altro (e minato la “pace familiare”).

Scusa ho sbagliato… E così, nel caso di specie, era accaduto che il coniuge avesse chiesto di addebitare la fine del matrimonio all’altro coniuge invocando, in funzione confessoria, alcune lettere che l’altro gli aveva scritto durante il matrimonio.

Si trattava di lettere contenenti “autocritiche” nei quali l’altro coniuge “confessava” (o “riconosceva”) di aver sbagliato ovvero di essersi comportato in modo un po’ sgarbato.

 … non è una confessione… Per la Suprema Corte, però, il giudice di merito aveva operato correttamente la valutazione dei fatti e delle prove escludendo l’addebito richiesto.

In fondo, quelle lettere «non attestano alcun fatto violativo di doveri coniugali trattandosi di autocritiche (essere stati sgarbati o aver avuto un comportamento sbagliato) compiuto in un contesto riservato e con riferimento a una relazione quale quella matrimoniale in cui abitualmente il comportamento dei coniugi esprime luci ed ombre».

In ogni caso, poi, occorre ricordare che per la costante giurisprudenza di legittimità «nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell’art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate – unitamente ad altri elementi probatori – quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali» (cfr., ex multis, Cass., n. 22786/2004).

Peraltro, nel caso di specie «essersi assunti la responsabilità della separazione [non] può significare aver riconosciuto un comportamento violativo dei doveri coniugali tale da aver reso intollerabile la prosecuzione della relazione coniugale stessa».

L’unico significato attribuibile a quell’espressione non può essere altro che quello di «assunzione della scelta di interrompere il legame coniugale il che equivale all’esercizio di una libertà fondamentale quale quella di autodeterminarsi nella conduzione della propria vita familiare e personale».

In altri casi, poi, la Corte di Cassazione ha ritenuto – in conformità a quanto deciso in questa decisione – che la lettera del marito con la quale lo stesso dichiarava di “non essere stato un bravo marito” più che una confessione (che aveva determinato l’addebito all’uomo) dovesse essere letta (anche alla luce delle altre risultanze) come «il tentativo del marito di recuperare un rapporto in crisi».

AVVOCATO CARLO IOPPOLI – AVVOCATO CASSAZIONISTA E PRESIDENTE DEGLI AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI

mail: associazionefamiliaristi@gmail.com


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