SALTA LA COPPIA E VA DIVISA LA CASA?BISOGNA TENER CONTO DI CHI HA VERSATO DI PIU’
Il legame sentimentale e la convivenza non possono bastare per catalogare come galante gesto di generosità i maggiori versamenti effettuati dall’uomo, a fronte di quanto sborsato dalla compagna, nell’operazione di acquisto di una casa.
Perciò, una volta scoppiata la coppia e attribuito l’appartamento all’uomo, nel calcolo del conguaglio che egli dovrà versare alla ex partner bisognerà tenere conto anche del maggiore apporto economico da lui fornito per l’operazione immobiliare (Cass. civ., sez. II, 14 luglio 2021, n. 20062).
Terreno di scontro è l’immobile acquistato dalla coppia, facendo ricorso ad un mutuo, prima della rottura.
In Tribunale la questione della «divisione dell’immobile comune» viene risolta così: la casa andrà all’uomo «dietro pagamento» alla donna di «un conguaglio determinato tenendo conto del mutuo gravante su entrambi come comproprietari».
In Appello però la donna ottiene una ulteriore soddisfazione economica: difatti, i Giudici «modificano il valore del bene e la misura del conguaglio, adottando un diverso criterio di conteggio del mutuo residuo».
Respinta, invece, la richiesta avanzata dall’uomo e mirata a «una rideterminazione delle quote» tenendo conto del «maggiore apporto da lui fornito per l’acquisto». Su questo fronte, in particolare, i Giudici di secondo grado spiegano che «l’acquisizione dell’immobile è avvenuta per quote indivise e paritarie», e, quindi, «in assenza di elementi contrari (dichiarazione delle parti nell’atto di acquisto al momento della stipula, del pagamento delle rate, etc.) si deve presumere che, quand’anche si ritenesse che gli oneri dell’acquisto (anticipi e rate di mutuo, quantomeno sino al termine della convivenza) siano stati sostenuti in modo maggiore da uno degli acquirenti, per la parte eccedente la sua quota essi siano stati compiuti a titolo di liberalità nei confronti della co-acquirente, intento liberale che trova giustificazione nella stessa situazione di convivenza (more uxorio, in questo caso)».
La visione tracciata in Appello viene fortemente contestata dall’uomo, che pone in evidenza anche in Cassazione «il maggiore esborso» da lui sostenuto, ritenendo ciò sufficiente per «superare la presunzione di parità delle quote» nell’acquisto della casa.
I magistrati però ribattono che «la presunzione di parità delle quote dei partecipanti alla comunione opera solo in difetto di indicazione del titolo», mentre in questa vicenda «si assume che l’acquisto dell’immobile, oggetto di divisione, è avvenuto per quote indivise e paritarie» e «n forza di tale espressa previsione del titolo, la comunione è a parti uguali, qualunque sia stata la misura del rispettivo esborso». Di conseguenza, «in presenza di una simile precisazione del titolo, quand’anche dal negozio risultasse che uno dei partecipanti ha sborsato una somma maggiore, chi ha pagato di più avrebbe soltanto un diritto di credito verso gli altri comproprietari».
A cogliere nel segno, invece, è l’ulteriore osservazione proposta dall’uomo e mirata a mettere in discussione la validità della tesi secondo cui «nel maggiore apporto da lui fornito all’acquisto dell’immobile» va visto «l’adempimento di una obbligazione naturale».
Su questo tema i Giudici della Cassazione danno ragione all’uomo.
In Appello «è stato negato il rimborso, supponendo che il maggiore apporto all’acquisto fosse stato fatto a titolo di liberalità da un convivente in favore dell’altro». Ma, osservano dalla Cassazione, non si è considerato che «l’animus donandi deve essere provato».
Certo, aggiungono i magistrati di terzo grado, «la prova può essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni serie, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso», mentre, invece, in questa vicenda i Giudici d’Appello «hanno ritenuto la convivenza, per sé stessa, quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto dell’uomo per spirito di liberalità». E in conseguenza di tale sbrigativo approccio si è finito per ritenere «superflua a priori una verifica» sul «maggiore apporto» offerto dall’uomo «al momento dell’acquisto e persino al momento del pagamento delle rate di mutuo».
AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE ANFI, ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
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