Rifiuti la terapia familiare? Nessuna sanzione perchè le tue inadempienze non possono ricadere sui figli
La Prima Sezione civile della Cassazione (ord. 14 dicembre 2025, n. 32576) ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva di sanzionare o ammonire la madre delle figlie minori per il mancato rispetto dell'indicazione, proveniente dal Tribunale per i minorenni, di intraprendere un percorso di terapia familiare e sostegno alla genitorialità.
La Corte conferma che il giudice può monitorare le dinamiche familiari tramite i servizi sociali e modulare i provvedimenti nell'interesse dei minori, ma non può imporre – né sanzionare il rifiuto di – trattamenti psicoterapeutici, essendo questi rimessi all'autodeterminazione personale.
La vicenda prende le mosse da un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, avviato dal PM a tutela di tre minori, figlie di una coppia già protagonista di un giudizio di divorzio altamente conflittuale. Accertata l'impossibilità di dare attuazione al calendario di incontri padre‑figlie, il Tribunale, all'esito di CTU, aveva disposto incontri liberi tra padre e figlie e suggerito ai genitori un programma di sostegno psicologico e alla genitorialità, con vigilanza dei servizi sociali.
La Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo del padre, che insisteva per l'ammonimento o la sanzione della madre, ritenuta non collaborativa per non aver aderito al percorso terapeutico. I giudici motivavano la decisione sottolineando che le figlie, ascoltate e ritenute capaci di discernimento, rifiutano il padre per un vissuto soggettivo di mancanza di empatia e maltrattamento relazionale, non per condizionamento materno. Inoltre i servizi sociali attestavano un percorso di ricostruzione della genitorialità «in via di miglioramento», che non suggerisce soluzioni drastiche (come forzare gli incontri o separare le sorelle).
La Cassazione ha confermato la decisione. Il giudice può sollecitare, ma non imporre, una terapia familiare, né sanzionarne il mancato svolgimento, trattandosi di intervento incidente sulla libertà personale e sul diritto alla salute, in contrasto con gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., come già affermato da Cass. n. 13506/2015 e n. 17903/2023.
Sono state ritenute inammissibili anche le censure relative al travisamento delle prove. Sul punto la Corte ribadisce che il fulcro non è “correggere” le minori con terapie coatte o calendari imposti, ma il lavoro del genitore rifiutato su di sé, «con impegno, empatia e sollecitudine».
Infine, «non è neppure astrattamente ipotizzabile che le asserite inadempienze o l'atteggiamento non collaborativo della madre, ndr (rispetto al percorso di psicoterapia familiare) dovessero essere sanzionate dalla Corte di Appello con l'adozione di provvedimenti incidenti sulla vita delle minori».
lascia un commento