Quando non si può concedere l’assegno di divorzio assistenziale?
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 6 giugno 2024, ha stabilito che non si può concedere un assegno di divorzio assistenziale se il coniuge richiedente non dimostra di soddisfare i requisiti necessari.
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Nel caso di specie, l'ex marito aveva chiesto di non regolare gli aspetti finanziari, sostenendo che entrambi i coniugi potevano sostenersi autonomamente. Dall'altra parte, l'ex moglie spiegava che doveva affrontare cure e terapie a seguito di un grave incidente stradale, che l'avevano costretta a trasferirsi in un'altra regione dove aveva preso in affitto un appartamento. Per far fronte a tali spese, aveva richiesto un assegno di divorzio o un'indennità mensile, poiché la sua pensione di invalidità non era sufficiente.
Il Tribunale, nel decidere la questione in oggetto, ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 18287/2018, che afferma che l'assegno di divorzio serve sia per assistenza che per compensazione tra i coniugi, garantendo pari dignità. Nel caso specifico, le ragioni della richiesta dell'assegno dovevano essere di natura assistenziale.
Ma le lacune nelle prove non sono state colmate, mancando il contratto di affitto e la prova della necessità delle terapie o del legame tra la salute della moglie e il trasferimento. Inoltre, la donna non aveva documentato adeguatamente la propria situazione economica nonostante le richieste del Tribunale.
Per questi motivi, il Tribunale ha respinto la richiesta di assegno di divorzio, poiché la donna non ha provato l'insufficienza delle sue risorse economiche, i cambiamenti dalla separazione e le circostanze che giustificassero la richiesta.
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