Ostacoli i rapporti del coniuge con i figli? Devi essere condannato al risarcimento del danno
Questo principio è stato stabilito dalla sentenza depositata nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, a conclusione di un lungo procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, iniziato nel 2017 e divenuto molto complicato a causa dell'alta conflittualità tra i genitori e del comportamento di uno di essi, che ha rischiato di compromettere il rapporto delle figlie con l'altro genitore.
Il caso. La questione, come detto assai complessa, nasce da un ricorso per separazione giudiziale intentato dalla moglie, nel 2017 e concluso dopo circa quattro anni, a causa della forte tensione tra i coniugi, anche nel corso del procedimento, che ha causato l'intervento dei servizi sociali e per la necessità di espletare un'articolata CTU.
Durante il lungo processo, venivano emessi dei provvedimenti provvisori in cui, tra le altre cose, veniva previsto l'affidamento condiviso delle due figlie, con collocazione prevalente presso la madre e visite paterne per tre pomeriggi alla settimana oltre ai fine settimana alternati con pernotto, sette giorni a Natale, tre a Pasqua e trenta anche non consecutivi durante le vacanze estive, oltre ai provvedimenti di tipo economico.
Il padre, oltre a presentare appello contro i provvedimenti presidenziali, si rifiutava però pervicacemente di dar loro esecuzione, trattenendo le figlie con sé nella casa familiare e quindi non consegnando né le bambine né la casa alla ricorrente.
La madre formalizzava con la memoria integrativa un'istanza ai sensi dell'art. 709 ter del c.p.c. in cui sosteneva anche che a causa del comportamento del padre, la figlia maggiore stesse manifestando progressivamente il rifiuto di andare a scuola, mentre il padre non faceva più frequentare la scuola materna alla figlia più piccola e più in generale che i comportamenti del coniuge stessero compromettendo la relazione tra la madre e le figlie.
Il giudice istruttore disponeva quindi CTU, incaricando il consulente anche di sentire le figlie delle parti, anche al fine di valutare l'asserito rifiuto della figura materna e di verificare la capacità genitoriale di ciascuna parte.
Il consulente depositava relazione in cui criticava fortemente l'atteggiamento dei genitori e suggeriva l'immediato intervento dei servizi sociali, ai quali venivano affidate le figlie. Con relazione dell'aprile del 2019, i Servizi Sociali evidenziavano l'esito negativo di tutti i tentativi di collocamento delle bambine a casa della madre e l'impossibilità di continuare con ulteriori tentativi, dato che le piccole esprimevano un radicale rifiuto anche solo di essere avvicinate dalla madre e dagli operatori e di fare quanto i genitori chiedevano loro.
Inoltre, anche i genitori dimostravano fortissime problematiche nel relazionarsi tra di loro e con le figlie. Solo dopo lungo tempo, e anche grazie all'intervento di altre figure professionali, veniva reso possibile il trasferimento delle minori dall'abitazione paterna alla residenza della madre.
Questa, nelle sue conclusioni, oltre ai provvedimenti di tipo economico chiedeva la condanna del coniuge al pagamento a titolo di risarcimento del danno subito dalle figlie, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma quantificata in euro tremila, per aver reiterato colpevolmente le proprie condotte generando un danno per le figlie minori. Il padre, dal suo canto, concludeva dichiarandosi disponibile a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il genitore che pone ostacoli al rapporto del coniuge con i figli, anche con espedienti di vario tipo e non ottemperando ai provvedimenti giudiziari, creando difficoltà al rapporto tra i minori e l'altro genitore, crea danni alla prole e va quindi condannato al risarcimento del danno anche in favore di questi.
Il Tribunale di Venezia ha affrontato approfonditamente la questione, anche a seguito della lunga istruttoria svolta.
Ha accolto la domanda di separazione, vista la situazione di intollerabilità della convivenza e i rapporti tra i coniugi, affidando le figlie ai Servizi Sociali, con loro collocamento presso l'abitazione materna, con esercizio del diritto di visita paterno, una volta a settimana alla presenza di operatore esperto che in caso di necessità intervenga sul piano tecnico correggendo eventuali comportamenti inadeguati del genitore e che poi relazioni in tal senso al servizio affidatario.
Ha poi accolto le domande sanzionatoria e risarcitoria articolate dalla madre per i comportamenti del padre ostativi all'attuazione del regime di affidamento delle figlie e considerati dal tribunale come pregiudizievoli, irrogando a carico del padre la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura simbolica di euro tremila, avendo questi secondo il tribunale costantemente ostacolato le modalità di affidamento delle figlie sia sul piano sostanziale che su quello processuale, rifiutandosi di collaborare per l'attuazione per l'ordinanza del 30 gennaio 2019 fino a rendere addirittura i necessari mezzi coercitivi, e successivamente tentando di sabotare gli incontri con una serie di accorgimenti.
Secondo il Tribunale, il contegno del padre non è stato collaborativo a realizzare il recupero di una sana genitorialità e quindi va sanzionato anche senza necessità di approfondire la sussistenza, peraltro evidente, di un pregiudizio per le figlie.
Queste, infatti, secondo la sentenza in commento dall'atteggiamento del padre hanno avuto un grave fattore di rischio evolutivo per il loro sviluppo psico affettivo.
Pertanto, anche la domanda risarcitoria proposta dalla madre a tutela delle figlie minori, secondo il tribunale, ha potuto trovare accoglimento alla luce della valutazione del consulente circa gli effetti del comportamento paterno, definito come atteggiamento di narcisismo e onnipotenza, che ha costretto ad allontanarne le figlie imponendo loro anche in tal modo ulteriore dispiacere. Secondo il Tribunale, questo atteggiamento ha causato una perdita parentale, seppure temporanea e non definitiva e quindi ha condannato il responsabile a versare la cifra di euro cinquemila in favore di ciascuna delle figlie, ferme restando tutte le altre considerazioni riportate nella lunga parte motiva della sentenza.
AVV. CARLO IOPPOLI, Presidente Avvocati Familiaristi Italiani -
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Dopo 2 anni e mezzo processo separazione giudiziale chiesto da parte mia contro la mia ex moglie finalmente sto guardando un po di luce al fine del tunel .Dopo una denuncia falsa fatta dalla mia ex moglie 10 giorni prima della ordinanza provisoria del giudice ed dopo archiviata per infondateza il danno mi è stato fatto perché ho dovuto lasciare la casa coniugale ed vedere i miei figli solo 2 fine settimana al mese secondo ordinanza provisoria del giudice .Dopo vari apelli al tribunale sono riuscito ad avere collocamento paritetico per i figli ma sempre pagando la ex moglie l’assegno per i figli . In fase di separazione trequarti delle denuncie fatte dalle donne sono false me l’hanno detto proprio i carabinieri in caserma quando sono andato a fare la controdenuncia per calunia .
Dal 2019 mia figlia nn può nè vedere nè sentire I figli senza un motivo valido ci stiamo battendo da tre lunghissimi anni. Dov’è il diritto dei bambini a crescere sereni con entrambi i genitori, questo solo xkè il padre ha i soldi ed ha potuto pagare un avvocato potente.
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