NON PUOI RIMANERE SOTTO IL TETTO CONIUGALE SE CREI TENSIONI

L’ex non può continuare a vivere sotto lo stesso tetto del coniuge se non modifica i comportamenti che hanno portato alla rottura del matrimonio, nonostante il forte legame con i figli. È quanto ha stabilito il tribunale di Genova con la sentenza 1104/15, pubblicata dalla quarta sezione civile.

Il giudice ligure accoglie la domanda di una donna, separata dal marito. Al termine dell’udienza, l’ordinanza presidenziale disponeva l’affido condiviso dei figli e la collocazione prevalente presso la casa della madre, l’assegno di mantenimento per la prole (350 euro) a carico del marito, oltre a provvedere al 50 per cento delle spese straordinarie. Nonostante la notifica regolare, l’uomo rimaneva contumace, non presentandosi all’udienza. La donna evidenziava che il marito, sebbene a conoscenza del procedimento di separazione, continuava a vivere nella casa coniugale, senza modificare i comportamenti che avevano portato alla rottura della loro unione, dimostrando un totale disinteresse per la famiglia, lasciando alla moglie ogni responsabilità e per la gestione della casa e per la prole.

In particolare, l’uomo non accettava di allontanarsi dal tetto coniugale, creando così un clima di tensione, ma soprattutto illudendo i figli che il rapporto con la madre potesse ricucirsi. Il convenuto, rimasto contumace, dimostrava disinteresse non solo per la vicenda processuale, ma anche per la situazione familiare. Pertanto, il giudice procedeva alla separazione, accogliendo le richieste della donna: affido condiviso, prevalente collocazione presso la madre e contributo di mantenimento per i figli. Ma non solo. L’uomo, oltre a non poter più abitare sotto lo stesso tetto del coniuge, dovrà farsi carico anche del mutuo gravante su entrambi i coniugi, tenuto conto delle posizioni reddituali di entrambi.

AVV. CARLO IOPPOLI –

PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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