NON CERCHI LAVORO? NO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA PAPA’
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 29779/20, depositata il 29 dicembre.
L’ex moglie ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, pronunciandosi nel giudizio di divorzio, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno mensile per contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente.
Con il ricorso, l’ex moglie lamenta il fatto che la Corte non ha posto alcun assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge per il mantenimento del primo figlio, dell’età di 27 anni ma ancora non autosufficiente.
Ritenuto infondato il ricorso, la Cassazione ribadisce quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».
Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il figlio non si in alcun modo attivato al fine di cercare soluzioni lavorative consone ed adeguate alle sue attitudini ed aspirazioni, pertanto, i Giudici hanno deciso per il rigetto del ricorso.
AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
TEL . 3383095507
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