METTI VIDEO CON TUA FIGLIA SU TIK TOK?LI DEVI RIMUOVERE

Un padre proponeva reclamo nei confronti del provvedimento che dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., finalizzato ad ottenere la condanna della ex moglie alla rimozione dai social network di immagini e video della figlia minore, in quanto pubblicati senza il suo consenso.

Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Trani, infatti, afferma che «i requisiti del fumus e del periculum vengono valutati anche tenendo conto di elementi quali l’a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile». Secondo i Giudici la madre, postando i video della figlia minore su Tik Tok ha violato diverse norme comunitarie, internazionali e interne: l’art. 8 Reg. n. 679/2016, infatti, considera l’immagine fotografica dei figli come un dato personale, ai sensi dell’art. 4, lett. a), b) e c) del c.d. Codice della Privacy (d.lgs n. 196/2003) e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata; nel caso di minori di sedici anni, inoltre, occorre il consenso alla pubblicazione da parte di entrambi i genitori e di comune accordo, «senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore» (art. 97 l. n. 633/41).

Nel caso di specie, manca del tutto il consenso del padre alla pubblicazione dei video: l’accesso al profilo social della moglie, infatti, non può considerarsi come accettazione alla pubblicazione delle foto della minore, così come non rileva l’intervenuta transazione tra i coniugi, non contenente alcun riferimento alla pubblicazione di immagini della figlia sui social.

Per il Tribunale, inoltre, essendo comprovato che la minore all’epoca della pubblicazione dei video avesse nove anni, ricorda che «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network, sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente» (Trib. Mantova, 19 settembre 2017).

Per questi motivi, il Tribunale di Trani accoglie il reclamo e ordina alla madre:

  • di rimuovere le immagini, i dati e le informazioni che si riferiscono alla figlia e che sono inseriti nei social network;
  • dalla comunicazione del provvedimento, di diffondere immagini, informazioni e dati che si riferiscono alla minore senza il consenso espresso anche del padre;
  • di versare 50 euro sul conto della minore per ogni giorno di ritardo nell’eseguire l’ordine di rimozione.
  • AVV. CARLO IOPPOLI, PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI E INVENTORE DEL TERMINE FAMILIARISTI

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