Mantenimento figli: assegno alla madre anche se il minore vive con il padre


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, interviene in materia di assegno di mantenimento per i figli, chiarendo i presupposti di riconoscimento dell’assegno perequativo nell’ambito dell’affidamento condiviso e rafforzando il ruolo centrale dell’interesse del minore.


Cass. Civ. sez. I, ord. 28 aprile 2026 n. 11635

Il caso trae origine da un giudizio di divorzio in cui il Tribunale aveva disposto l’affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso il padre, prevedendo tuttavia un contributo mensile a favore della madre pari a 2.000 euro, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto giustificato l’assegno sulla base della marcata disparità economica tra i genitori, valorizzando le maggiori disponibilità reddituali e patrimoniali del padre.

Avverso tale statuizione veniva proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la violazione dell’art. 337 ter c.c., per non aver il giudice di merito considerato tutti i criteri rilevanti ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, limitandosi al solo dato reddituale.

Accogliendo sul punto il ricorso, la Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto di particolare rilievo sistematico.

La Cassazione chiarisce che l’assegno perequativo può essere posto anche a carico del genitore collocatario, a favore del genitore non collocatario, per i periodi di permanenza del minore presso quest’ultimo, anche in assenza di una condizione di non autosufficienza economica.

Tale soluzione è legittima quando risulti funzionale a garantire l’interesse del minore a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori in condizioni adeguate, evitando che il divario economico si traduca in una situazione di disagio concreto o in una compressione del diritto alla bigenitorialità.

Il riconoscimento dell’assegno non può dunque fondarsi automaticamente sulla sola sperequazione reddituale, ma richiede una valutazione complessiva e concreta dei criteri previsti dall’337 ter c.c, con particolare attenzione ai bisogni effettivi del minore e alla qualità delle condizioni di vita nei due contesti genitoriali.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse viziata per falsa applicazione dell’337 ter c.c, avendo attribuito rilievo esclusivo alla disparità economica tra i genitori, senza considerare gli ulteriori parametri normativi.

Per tale ragione, la pronuncia è stata cassata con rinvio, demandando al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi enunciati, incentrato su una valutazione effettiva e concreta dell’interesse del minore.


lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati