Mantenimento dei figli: le spese straordinarie sono caratterizzate da imprevedibilità e rilevanza

Nell'ambito dell'affido condiviso, il giudice deve individuare il collocamento che meglio tuteli l'interesse preminente del minore, anche quando questa scelta comporta una compressione della quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. In tema di mantenimento, le spese straordinarie si distinguono da quelle ordinarie perché caratterizzate non solo dall'imprevedibilità, ma anche dalla loro rilevanza; le spese ordinarie, invece, sono costanti e prevedibili e integrano l'assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'ordinanza in commento, ha ribadito che, per le spese straordinarie, non è necessaria una preventiva autorizzazione, ma è richiesta un'autonoma azione di accertamento ai fini della loro azionabilità. Ciò significa che il genitore che sostiene tali spese e ne chiede il rimborso deve promuovere un separato giudizio, volto a dimostrare la natura straordinaria e la rilevanza delle stesse, nonché a verificare che non siano già incluse nell'assegno di mantenimento e che rispettino i criteri di imprevedibilità e rilevanza fissati dall'ordinamento.

Il caso

La vicenda esaminata riguarda una separazione coniugale con affido condiviso di un minore, collocato prevalentemente presso la madre. Il padre era stato condannato a versare un assegno di mantenimento di 850 euro mensili in favore del figlio. La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il collocamento prevalente presso la madre fosse maggiormente rispondente all'interesse del minore, anche alla luce della variabilità dell'attività lavorativa del padre.

Quest'ultimo proponeva ricorso per Cassazione, contestando, oltre al collocamento prevalente del figlio presso la madre, l'ammontare dell'assegno di mantenimento e la qualificazione delle spese per la baby-sitter come spese straordinarie.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano, in sostanza, a un nuovo esame dei fatti, estraneo al giudizio di legittimità, e non a denunciare una violazione di legge.

Il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Nel provvedimento, la Corte richiama innanzitutto l'art. 9, comma 3, della Convenzione sui diritti dell'Infanzia, resa esecutiva in Italia con la legge n 176 del 1991, che riconosce al minore il diritto a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, salvo la sussistenza di gravi motivi ostativi. È inoltre evocato l'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare, imponendo che ogni decisione riguardante i minori sia assunta nel loro superiore interesse.

A livello nazionale, viene in rilievo l'art. 337-bis c.c., che impone al giudice di prendere in considerazione, in via prioritaria, il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, sempre che ciò sia conforme al suo benessere complessivo.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte richiama, tra le altre, le sentenze n. 21054 del 2022 e n. 18087 del 2016, che ribadiscono come, nella scelta del collocamento, il giudice debba privilegiare la soluzione maggiormente funzionale all'interesse del minore, anche quando ciò incide negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

In tema di spese di mantenimento, invece, la sentenza n. 19532 del 2023 ha precisato che le spese ordinarie sono caratterizzate da costanza e prevedibilità e rientrano nell'assegno di mantenimento, mentre quelle straordinarie sono connotate da imprevedibilità e rilevanza.

La sentenza n. 379 del 2021 ha ulteriormente chiarito che le spese straordinarie richiedono un'autonoma azione di accertamento per poter essere fatte valere, a differenza delle spese ordinarie, che possono essere azionate in base al titolo originario di condanna perché già ricomprese nell'assegno di mantenimento.

Infine, la sentenza n. 8377 del 2018 viene richiamata per precisare che la querela di falso in via incidentale nel giudizio di Cassazione è ammissibile solo quando riguardi atti del medesimo procedimento o documenti di cui sia consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Cass. civ., sez. I, ord., 26 gennaio 2026, n. 1772
AVV. CARLO IOPPOLI - PRESIDENTE ANFI, ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
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