Lei via di casa e due mesi dopo comincia il giudizio di separazione: nessun addebito per la donna

Il dato temporale smentisce la visione prospettata dall’ uomo e finalizzata a sostenere la responsabilità della moglie per la crisi coniugale. Secondo i giudici l’allontanamento della donna dalla casa coniugale si è concretizzato quando la crisi della coppia era irreversibile.

 Decisione drastica: lei si lascia la porta di casa alle spalle, e abbandona lì il marito. Appena due mesi dopo comincia in Tribunale il giudizio per la separazione della coppia.

Tale dato temporale è decisivo. Esso spinge i giudici a ritenere che la donna, col suo gesto, ha semplicemente preso atto della rottura irreversibile nel rapporto col compagno. Ciò porta ad escludere, quindi, che la crisi della coppia sia stata frutto di quella fuga (Cassazione, ordinanza n. 11785/2016, Sezione Sesta Civile, depositata ieri).

Fuga. Udienza dopo udienza, la battaglia giudiziaria ha un esito sempre più negativo per l’uomo. In primo grado, una volta ufficializzata la «separazione», essa viene ricondotta ai comportamenti della moglie, ritenuta responsabile per la rottura della coppia. In secondo grado, invece, viene revocata la «dichiarazione di addebito» e il marito viene obbligato a versare «un assegno mensile di mantenimento» – «800 euro», per la precisione – alla consorte.

A chiudere il cerchio provvede ora la Cassazione, confermando la decisione assunta in Appello.

Secondo i magistrati è risibile ipotizzare che la fuga messa in atto dalla donna abbia dato il ‘la’ alla crisi definitiva del rapporto coniugale.

Su questo punto viene posto in evidenza un dato: la moglie è andata via di casa il 12 settembre, e il «giudizio di separazione» è cominciato il 10 novembre. Ciò spinge i giudici ad affermare che l’«allontanamento dal domicilio coniugale» compiuto dalla donna si è concretizzato «quando la frattura col marito era già apparsa irreversibile».

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARISTI ITALIANI


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