La nonna “acquisita” deve mantenere rapporti con i nipoti

La nonna ‘acquisita’, in qualità di seconda moglie del nonno biologico, ha il diritto di chiedere e ottenere la possibilità di frequentare le proprie nipoti, nonostante la conflittualità con i loro genitori. Questo il principio fissato dai Giudici del Palazzaccio, analizzando una delicata vicenda familiare e applicando il concetto sempre più solido della “famiglia allargata” (Cassazione, ordinanza n. 19780/18, sez. I Civile, depositata oggi).

Tensione tra genitori e nonni. Contesto della storia è la provincia di Roma. Riflettori puntati in particolare sui rapporti tesi tra una coppia di genitori, con due figlie, e una coppia di nonni – lui è il nonno paterno, lei è la sua seconda moglie –, rapporti tesi che rischiano di ripercuotersi anche sul legame con le nipoti.
Per questa ragione, il nonno e la nonna si rivolgono al Tribunale per vedere riconosciuto il loro «diritto a mantenere rapporti significativi con le due nipoti». La richiesta viene accolta, ma, prima in Tribunale e poi in Appello, essa viene limitata al solo nonno biologico, poiché, secondo i Giudici, «la sua seconda moglie non è ascendente, a sua volta, delle minori».
In sostanza, secondo i Giudici, è legittimo solo il diritto rivendicato dal nonno paterno, che può sì vedere garantito per via giudiziale «un tempo di permanenza delle nipoti presso la sua casa».

Famiglia allargata. Di visione opposta, e più moderna, i Giudici della Cassazione, che prendono atto, innanzitutto, del fatto che «le minori avevano una frequentazione abituale con entrambi i nonni». A questo proposito, viene evidenziato che «le bambine trascorrevano del tempo dai nonni, nella cui abitazione vi è perfino una stanza dedicata alle nipoti, piena di giochi, e che nella casa vi sono diverse foto raffiguranti i nonni con le nipoti», e viene poi rilevata «la disponibilità dei genitori a far vedere le bambine ai nonni – sia pure con le modalità da essi imposte, ossia esclusivamente in loro presenza –», disponibilità che testimonia «un atteggiamento certamente significativo di un riconoscimento dell’esistenza di un interesse affettivo reciproco tra la coppia di anziani e le due bambine».
In questo quadro va poi inserito il concetto di “famiglia allargata”. Per questa ragione, i Giudici ritengono necessario «preservare il nucleo familiare, consentendo anche alla nonna acquisita – ancorché non sia la nonna biologica delle bambine – di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti», proprio come ha fatto il marito in qualità di nonno biologico.
Tirando le somme, è legittima anche la richiesta presentata dalla seconda moglie del nonno, poiché, concludono i Giudici, «il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico».

Avv. Carlo Ioppoli- Presidente ANFI, Ass.ne Avvocati Familiaristi Italiani


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