LA MAMMA CONVIVE MORE UXORIO? L'EX MARITO DEVE LO STESSO MANTENERE I FIGLI
Una ex moglie, a seguito della revoca del proprio assegno mensile di mantenimento e di riduzione di quello della figlia minore, avvenuto in occasione della separazione personale con il suo ex marito, proponeva ricorso per Cassazione.
Con il primo dei due motivi accolti dal Collegio, l'ex coniuge ricorrente lamentava la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto alla figlia, indipendentemente dalla formazione di un nuovo nucleo familiare.
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha ribadito che «la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere infatti rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario (…) ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli (…)» (Cass. n. 17043/2007, n 4203/2006 e n. 6074/2004).
Con il quarto motivo, anch'esso accolto dal Collegio la ricorrente sottolineava il fatto che il decreto impugnato si era limitato (ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno) a dare atto della mera instaurazione di una nuova convivenza, senza verificare se la stessa avesse comportato la costituzione di una famiglia e se avesse inciso positivamente sulle condizioni economiche dell'ex moglie.
Ricorda infatti la Corte di Cassazione che in tema di separazione fra coniugi «ha escluso la necessità della pregressa convivenza tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di uno di essi» ( Cass.n. 1753772003 e n. 3490/1998) .
Dunque, il motivo risulta fondato proprio per il fatto che la Corte d'Appello non avesse erroneamente approfondito il tipo di rapporto che si era instaurato fra l'ex moglie e una terza persona, desumendo la costituzione di un nuovo nucleo familiare, senza capire la situazione economica fra gli ex coniugi.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha cassato la senza impugnata relativamente ai due motivi accolti.
AVV. CARLO IOPPOLI - PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI
PER CONTATTI: MAIL avvocatoioppoli@gmail.com o 06.35455243
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