Il pregiudizio per i figli non fa spostare la competenza dal tribunale ordinario a quello per i minorenni
In coerenza con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario nell’ambito di conflitti tra genitori, la controversia relativa alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio, nel quale sia stato chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando…
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17190/17 depositata il 12 luglio.
Il caso.
Nell’ambito del giudizio di separazione pendente fra i due coniugi dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, il padre chiedeva al Tribunale per i minorenni di emettere nei confronti della moglie provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, lamentando l’esistenza di pregiudizi nei confronti della figlia.
La moglie sollevava eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario. Eccezione che veniva rigettata in primo grado. Proposto, però, reclamo dinanzi la Corte territoriale, quest’ultima affermava l’incompetenza del Tribunale per i minorenni in favore di quello ordinario. Il padre ricorre in Cassazione.
Tribunale ordinario.
Relativamente al profilo della competenza, il Collegio di legittimità afferma che la giurisprudenza ha ormai da tempo stabilito che «la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni».
Tale orientamento, prosegue la Corte, è coerente con il «principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario» in presenza di conflitti tra i genitori.
Nella specie, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
AVV. CARLO IOPPOLI – CASSAZIONISTA E PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
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