GIURISDIZIONE | 20 Aprile 2021 Padre negli USA e minore in Italia con la madre: sull’attribuzione della responsabilità genitoriale decide il giudice italiano

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10243/21, depositata il 19 aprile.

Decidendo sulla domanda della madre di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale della figlia minore, con sospensione del padre dall’esercizio della stessa, il tribunale di Firenze dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, come allegato dal padre convenuto.
La Corte d’Appello ribaltava la decisione, riconoscendo la giurisdizione italiana e rimettendo le parti al primo giudice. Secondo la Corte territoriale infatti, alla data di presentazione del ricorso, si era ormai conclusa la fase processuale dinanzi alla Corte statunitense e negava dunque la litispendenza di un diverso procedimento oltre oceano. La minore aveva inoltre la doppia cittadinanza e viveva stabilmente a Firenze con la madre.
Il padre ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione.

In primo luogo, il Collegio conferma l’ammissibilità di tale mezzo di impugnazione ricordando che il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, non ostandovi la norma di cui all’art. 37 c.p.c. che menziona il difetto di giurisdizione del giudice nei confronti della PA o dei giudici speciali.

Nel caso di specie però il regolamento risulta inammissibile in quanto proposto avverso una pronuncia della Corte d’Appello e dunque al di fuori dei casi previsti dall’art. 41 c.p.c.. Tale norma deve infatti essere interpretata nel senso che «qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusive del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza, il regolamento non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nella specie, il regolamento è proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque è inammissibile».

Resta comunque ferma la possibilità di convertire l’impugnazione in ricorso straordinario per cassazione ed è dunque «ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, i provvedimenti "de potestate"».

Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara infondata l’istanza del padre ricordando che, in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, assume rilevanza il criterio generale della residenza abituale del minore al momento della domanda, inteso come luogo concreto e continuativo di svolgimento della vita personale. Nella vicenda in esame, risulta infatti pacifico che la minore, al momento della domanda, aveva la residenza abituale in Italia con la madre, frequentava la scuola ed aveva sviluppato una solida rete di affetti e relazioni.
In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato.

AVV. CARLO IOPPOLI , PRESIDENTE ANFI, ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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