Dormi spesso dal tuo nuovo compagno e hai le chiavi del suo appartamento? Addio all’assegno divorzile

Andare spesso a pernottare a casa del compagno, detenere le chiavi dell’appartamento a lui intestato, ricoprire infine cariche nelle società da lui gestite: tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere che la donna abbia creato una nuova famiglia di fatto, dopo il divorzio, e quindi non possa più pretendere nulla dall’ex marito. (Cassazione, ordinanza n. 28915/20, sez. VI Civile, depositata il 17 dicembre).

Chiuso il matrimonio tra Paola e Francesco – nomi di fantasia –, i due coniugi fissano le condizioni del divorzio, e alla donna viene riconosciuto un assegno mensile di 900 euro. In Tribunale, però, l’ex moglie chiede ed ottiene un aumento, vedendo riconosciuto il diritto ad avere 1.400 euro ogni mese dall’ex marito.
Inevitabile la reazione dell’uomo, che non solo contesta l’incremento dell’assegno ma ne mette in discussione il fondamento, ponendo in evidenza la relazione stabile creata dall’ex moglie con un nuovo compagno. E questo dettaglio, per nulla secondario, è ritenuto decisivo dai giudici d’Appello, i quali sanciscono che la donna non ha più diritto all’assegno divorzile, poiché ella ha creato una nuova famiglia di fatto.

Sul tavolo dei giudici c’è anche in Cassazione la presunta «stabile relazione di convivenza more uxorio» tra Paola e Ugo – nome di fantasia –.
Su questo fronte la donna sostiene che in appello erroneamente si è qualificata come «convivenza more uxorio» il suo rapporto con un nuovo compagno, rapporto che è invece, a suo dire, «una libera relazione sentimentale».
Ella sottolinea poi che «le condizioni di divorzio sono state concordemente stabilite dalle parti, e, quindi, che, ove la relazione suddetta fosse stata, all’epoca, già in atto, essa ben poteva essere stata pure considerata dagli ex coniugi nello stabilire, in quella sede, l’importo dell’assegno».
Infine, la donna pone anche il tema della «inadeguatezza dei redditi» da lei prodotti per «far fronte ai bisogni della quotidianità» in caso di revoca dell’assegno divorzile.
Dalla Cassazione richiamano, innanzitutto, il principio secondo cui «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso». Ciò alla luce di una semplice osservazione: «la formazione di una famiglia di fatto – tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo». E, viene aggiunto, «non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario».
Per la valutazione sulla «persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile» deve «distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente», e in questa prospettiva «è sufficiente che l’obbligato, che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l’assegno mensile, dimostri l’instaurazione di una stabile convivenza dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell’assegno l’onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia».
Passando dalla teoria alla pratica, in questa vicenda Francesco ha fornito prove concrete per «dimostrare che l’ex moglie ha ormai formato una stabile famiglia di fatto con il suo nuovo compagno», ossia «nuova relazione di lunga durata, e oramai caratterizzata da una piena stabilità, che ha registrato e registra contribuzioni economiche da parte del nuovo compagno alla donna, la quale non soltanto trascorre da anni le sue vacanze con lui, ma ne condivide i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare nella sua casa – di cui possiede le chiavi – con assoluta assiduità, rivestendo cariche sociali nelle società riconducibili al compagno e utilizzando mezzi di tali società».
L’ex moglie ha ribattuto sostenendo di «non percepire redditi dalle cariche sociali che ricopre presso le società riconducibili al suo compagno e di non convivere stabilmente con lui, avendo locato una casa d’abitazione a proprio nome, dopo la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, ove vive allorquando non si trattiene a dormire presso l’abitazione del compagno». Ma questi elementi, ribattono dalla Cassazione, «sono del tutto insufficienti a scalfire la prova dell’esistenza della convivenza more uxorio della donna col compagno». Infine, «non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio nell’accezione libera formazione di un nuovo progetto di vita, costante, stabile e continuativo tra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile».
Per quanto concerne, infine, la presunta «inadeguatezza dei redditi» a disposizione della donna, i giudici ribattono ricordando che «una volta instaurata una convivenza stabile che rescinde la connessione con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, resta irrilevante il fatto che il convivente sia in grado o meno di aiutare economicamente la donna.

AVV. CARLO IOPPOLI , PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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