BASTA UNA FOTO E TI VIENE ADDEBITATA LA SEPARAZIONE
Per i giudici di merito è inequivocabile il comportamento tenuto dall'uomo, ossia il tradimento da lui perpetrato nei confronti della consorte, poiché certificato da una fotografia. Tale prova ha, infatti, permesso di addebitare a costui la separazione, con conseguente obbligo di versare, ogni mese, alla donna un assegno di mantenimento di 700 euro. Cifra poi ridotta in appello a 500 euro. Con ricorso per cassazione, la difesa del soccombente sosteneva fosse evidente l'errore compiuto in appello: «si è ritenuta accertata l'infedeltà dell'uomo, con relativo addebito della separazione, sulla scorta di quanto emerso da una fotografia», mentre, aggiungeva, è stato trascurato «il progressivo logoramento del rapporto affettivo tra i coniugi», con conseguente «disgregazione, in atto da tempo, del nucleo familiare». Per la Cassazione, il ricorso è inammissibile. Ritiene, infatti, corretto il convincimento dei giudici di merito, i quali individuano nel tradimento il motivo della rottura dell'unione coniugale. L'uomo non ha, inoltre, fornito nessun elemento probatorio valido a ledere la tesi colpevolista, sostenuta dalla donna e comprovata dalle fotografie. Sul punto, la Corte ribadisce: «in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo».
Presidente Valitutti - Relatore Tricomi
Questi magistrati risultano isterici e bipolari. Ogni volta ognuno se la canta e se la suona a modo proprio. Nelle sinossi per i concorsi in magistratura fanno bene a richiamarsi all’isteria possibile di alcuni/e magistrati/te.
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