Assegno divorzile non dovuto: da quando scatta la restituzione?

Ove si accerti la non debenza di una determinata somma, come un assegno divorzile non dovuto, l’obbligo di restituzione scatta dal momento in cui il soggetto ha concretamente iniziato a percepire la somma.

La vicenda processuale. Il Tribunale di Fermo, dopo aver deciso sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Tizio e Caia, imponeva la corresponsione di un assegno divorzile a favore di quest’ultima in ragione della accentuata sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una adeguata conservazione in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello nel 2015, ma la Suprema Corte, successivamente adita, dava ragione al marito e rinviava alla Corte territoriale che revocava l’assegno e condannava la donna alla restituzione delle somme ricevute, però soltanto a partire dall’agosto 2017, e cioè dalla decisione della Cassazione. Tizio propone così nuovamente ricorso alla Suprema Corte.

La restituzione totale della somma percepita. I Giudici della Cassazione ribadiscono che la restituzione è stata limitata al periodo successivo alla data di deposito dell’ordinanza, perché la donna veniva considerata in buona fede. Ma ciò oblitera da un lato che «ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l’ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi, maturatisi, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato; dall’altro, che gli eventuali mutamenti giurisprudenziali possono essere uno degli elementi in base ai quali valutare la sussistenza, o meno, della buona fede dell’accipiens, ma non la fonte del diniego dell’obbligazione restitutoria per pagamenti ab origine non dovuti». Fermo ciò rileva la Corte che l’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui la sua iniziale attribuzione decorre. Ne consegue, che nel caso in esame, l’obbligo restitutorio a carico della donna dovrà riguardare anche il periodo compreso nell’intervallo di tempo tra il momento in cui la stessa ha concretamente iniziato a percepire la somma fino a quello della citata ordinanza della Cassazione. Cass. civ., sez. I, ord., 18 ottobre 2021, n. 28646

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI

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