Anche i provvedimenti concernenti statuizioni su tempi e modalità di visita dei figli minori sono ricorribili in Cassazione

Nella vicenda in esame, la Corte di Cassazione coglie l'occasione per ribadire alcuni principi fondamentali in tema di affido di minori.

La vicenda vede come protagonista un padre che propone ricorso avverso un provvedimento del Tribunale di Campobasso che si pronunciava in ordine all'affido della figlia minore nonché sulla sospensione della responsabilità genitoriale del ricorrente nei confronti della figlia. Promosso appello, la Corte respingeva argomentando che vi era un certo comportamento ostruzionista del padre nel riprendere i rapporti con la figlia nonché difficoltà da parte di quest'ultima e della madre di acquisire il consenso paterno ai fini della decisione sulle questioni di rilievo per la minore stessa. Da questo comportamento, sottolineavano i giudici d'Appello, ne conseguiva uno stato di ansia e tensione a carico della figlia minore, inoltre la misura disposta dal Tribunale non avrebbe impedito al padre di riprendere i rapporti con la figlia.

Rigettato, quindi, il ricorso anche in sede di appello, il padre proponeva ricorso in Cassazione argomentato sei diversi motivi.

Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, i Giudici di legittimità ribadiscono che il ricorso promosso è ammissibile. I Giudici, infatti, richiamano la pronuncia della Cassazione n. 24226 del 2023 che nel dichiarare ammissibile il ricorso avverso il provvedimento che statuisce sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l'affido dei figli, effettua una distinzione tra questi e i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

Su quest'ultimi è stata rimessa alle Sezioni Unite (ord. inter. n. 30457 del 2022) la questione sull'ammissibilità del ricorso exart. 111 Cost. avverso tali provvedimenti provvisori e urgenti, decisa con sent. n. 22423 del 2023.

Se sull'ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione dei provvedimenti afferenti l'affido e al mantenimento dei figli vi è nulla quaestio, stanti le diverse pronunce in senso positivo (cfr. Cass., sez. Unite, n. 30903 del 2022, Cass., n. 3192 del 2017), dubbi permangono circa i provvedimenti riguardanti i tempi e modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità.

Superando alcune discordanze, la Cassazione ha affermato che «i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo […] statuiscono sulle modalità di frequenza e visita dei minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU […] è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità […]».

Quindi i provvedimenti che concernono i tempi e le modalità di visita del minore con i genitori esercenti la responsabilità sono ricorribili qualora l'invalidità dedotta comporti una lesione del diritto alla vita familiare, diritto appartenente tanto al minore quanto a ciascuno dei genitori che si esplica nel diritto alla bigenitorialità.

Dopo aver quini argomentato sull'ammissibilità del ricorso, i Giudici esaminano i motivi di ricorso.

Per quanto concerne la conferma della sospensione della responsabilità genitoriale nella confermarla i giudici di Appello hanno mosso dalla condotta tenuta dal ricorrente, consistita nel «rifiuto di partecipare agli incontri con la figlia – poiché intendeva vederla solo fuori dal prescritto contesto “protetto” -, sia nel creare ansia e tensione nella figlia per esprimere il suo consenso sulle questioni per le più rilevanti; […] la misura disposta non preclude al padre di incontrare la figlia […]». Sul punto i Giudici rilevano una lesione al diritto alla bigenitorialità; argomentano infatti che «pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori».

Occorre, infatti, sempre tenere bene a mente l'interesse superiore del minore nel rispetto del quale occorre garantire il diritto alla bigenitorialità, inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, così da assicuragli stabili relazioni affettivi e una consuetudine di vita. Su questo punto i Giudici ritengono che il comportamento del padre di non voler accedere agli incontri in regime protetto con la figlia, di per sé, non è sufficiente a giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una comparazione tra il diritto della minore agli incontri con il padre e il diritto di questi a recuperare i rapporti con la figlia.

Inoltre, anche la condotta del ricorrente riguardo le decisioni rilevanti per la vita della figlia che hanno suscitato in quest'ultima ansia e tensione, non rilevano una chiara scorrettezza del padre quanto piuttosto «l'effetto di scelte molto ponderate da parte del padre».

Con queste motivazioni, la prima sezione civile accoglie il ricorso rinviando alla Corte di Appello.

Cass. civ., sez. I, sent., 5 gennaio 2024, n. 332
AVV. CARLO IOPPOLI - PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
PER CONTATTI: avvocatoioppoli@gmail.com

lascia un commento

Si prega di notare che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati