ALIENAZIONE PARENTALE

ALIENAZIONE PARENTALE: COS'È?


Con l'espressione "alienazione parentale" convenzionalmente ci si riferisce a quelle situazioni nelle quali è in atto un processo di rifiuto psicologico da parte di un figlio di uno dei due genitori per via dell'influenza dell'altro genitore.


Il concetto di PAS è stato teorizzato nel 1985 dallo psichiatra statunitense Richard Gardner.
Trattasi di una dinamica psicologica disfunzionale che si verifica principalmente nei figli coinvolti in processi conflittuali di separazione e divorzio dei genitori.


Questa sindrome sarebbe il risultato di una presunta “programmazione” dei minori da parte di uno dei due genitori (definito “alienante”) che li porterebbe a mostrare astio e rifiuto verso l’altro (detto “alienato”).
Il primo attuerebbe una vera e propria campagna denigratoria, sulla base di elementi non oggettivi, finalizzata a definire come nociva e pericolosa la frequentazione del figlio con l’ex coniuge e la famiglia di quest'ultimo. Il minore mostrerebbe, in modo apparentemente autonomo, una posizione analoga a quella dell’alienante manifestando i medesimi sentimenti ostili.

Per Gardner la PAS rappresenta a tutti gli effetti una violenza psicologica capace di minare fortemente la costruzione di un’identità adulta nel bambino con il conseguente rischio di insorgenza di dinamiche psicopatologiche.

L’esistenza di una Sindrome da Alienazione Parentale è tuttora oggetto di numerose controversie all’interno della comunità scientifica internazionale specie in virtù della confusione concettuale che ne caratterizza la diagnosi e dell’assenza di strumenti validi che ne accertino l’esistenza.
La PAS, per le ragioni esposte, non è inclusa nell’attuale manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV) e gli esperti prediligono sempre di più utilizzare il termine “disturbo” da alienazione parentale piuttosto che “sindrome” prediligendo una concezione più sociologica della disfunzione rispetto a quella psicopatologica.

La Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, Pres. Genovese, Rel. Caiazzo, ord. 24 marzo 2022, n. 9691) ha dichiarato la PAS illegittima




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