Affido super esclusivo solo se nell’interesse preminente del figlio

La Corte ribadisce che l’affido super esclusivo è misura di uso “davvero residuale”, esigendo un “quid pluris” di condotte gravemente pregiudizievoli, rigorosamente accertate.

La Cassazione riafferma che l’affido super esclusivo, quale figura giurisprudenziale che esclude il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse, è ammissibile solo a fronte di un “quid pluris” che deve essere frutto di accertamento radicale, grave e rigoroso.

Nel valutare misure che incidono sulla bigenitorialità, il giudice deve ponderare il rischio di trauma da sradicamento rispetto ai benefici attesi, evitando soluzioni estreme se non strettamente necessarie nell’interesse del minore.

In merito agli aspetti procedurali, la pronuncia precisa che per i minori di età inferiore ai dodici anni, l’ascolto non è obbligatorio se non richiesto e in assenza di capacità di discernimento motivata. Allo stesso tempo, l’eventuale omissione non richiede motivazione quando nessuna parte lo abbia chiesto.

Nel caso deciso, la Corte ha censurato la motivazione d’appello perché non ha spiegato in che modo l’affido super esclusivo, con repentino sradicamento dell’ambiente di vita, realizzasse il preminente interesse del minore.

 

Cass. civ., sez. I, ord., 10 dicembre 2025, n. 32058

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