Affidamento esclusivo al padre e collocazione temporanea presso il centro di accoglienza
il principio di bigenitoriaità e il correlato affidamento dei figli ad entrambi i genitori è la prima soluzione che il giudice deve valutare nel caso di separazione della coppia, potendo, invece, disporsi l’affidamento esclusivo solo qualora l’affidamento condiviso contrasti con l’interesse dei figli.
Lo ha affermato la Corte d’appello di Catanzaro con il decreto depositata il 18 dicembre 2015.
Accesa conflittualità giudiziaria dei conviventi e comportamenti volti a distruggere la figura paterna. Nel corso del procedimento di cessazione della convivenza more uxorio si è verificata tra i genitori un’accesa conflittualità giudiziale, caratterizzata da reciproche istanze volte a far decadere la responsabilità genitoriale e, addirittura, da denunce alla Procura della Repubblica per presunte molestie sessuali nei confronti dei figli.
Le risultanze processuali civili e penali, così come la CTU e le relazioni dei servizi sociali, hanno in realtà delineato un diverso scenario, ove i figli apparivano fortemente influenzati dalla madre e non liberi di esprimere il loro desiderio di incontrare il padre e di riallacciare un sereno rapporto con lo stesso.
In particolare è emerso che la madre avrebbe operato sui figli un condizionamento psicologico teso a distruggere la figura paterna, ha altresì ostacolato in ogni modo un sano sviluppo e mantenimento della relazione genitore – figli, messo costantemente in discussione l’autorità e il ruolo del padre, in particolare dopo aver allacciato una nuova relazione sentimentale, e avuto dei comportamenti del tutto sprezzanti delle pronunce giudiziali e delle soluzioni adottate dal Tribunale; a differenza del padre che, invece, di volta in volta, ha rispettato le indicazioni consigliate dagli operatori nel corso del giudizio.
Considerato tutto quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che, pur non sussistendo elementi idonei ad una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale relativamente alla madre, in quanto si è sempre occupata degnamente dei figli, al di là del rapporto con il padre, la stessa non era in grado di esercitare la responsabilità genitoriale unitamente al padre e, dato il suo atteggiamento di ostilità e denigratorio della figura paterna, si rendeva necessario, al fine del ripristino di un sano coinvolgimento affettivo con entrambi i genitori, una collocazione temporanea
dei minori presso un centro di accoglienza e l’affidamento esclusivo dei bambini al padre con successivo collocazione prevalente presso il medesimo.
Pronuncia giudiziale nell’esclusivo interesse dei minori. Il Tribunale, nell’esclusivo interesse dei figli, ha innanzitutto escluso l’affidamento congiunto dei genitori e, nella prospettiva di recuperare il rapporto affettivo dei minori verso il padre, la cui figura era stata completamente allineata dalla madre con forti condizionamenti psicologici, ha disposto, anche andando oltre a quelle che erano le istanze dei conviventi, un collocamento in via temporanea ad un centro di accoglienza, ritenendo che quest’ultimo fosse lo strumento più adeguato a recuperare gradualmente la relazione con il genitore.
Quindi, benchè la forma di affidamento da preferire sia sempre quella condivisa, qualora la conflittualità dei genitori sia elevata al punto tale da pregiudicare un sano rapporto affettivo e relazionale e vi sia, come nel caso di specie, anche un’incapacità di gestire la responsabilità congiuntamente, il Tribunale, nell’esclusivo interesse dei figli, deve adottare tutte le soluzioni che reputa più idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità, prevedendo, se necessario, non solo forme di affidamento differenti rispetto a quella condivisa, ma anche prevedendo dei percorsi, come il collocamento temporaneo presso centri di accoglienza che, accogliendo i bambini in ambiente neutrale, agevolino la transizione verso la nuova forma di affidamento e il recupero del rapporto relazionale affettivo con il genitore denigrato.
AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
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