Affidamento e pas: il giudice deve accertarne la veridicità

In tema di affidamento dei minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una pas, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche a capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6919/2016, depositata l’8 aprile.

Il fatto. A seguito dell’interruzione della convivenza genitoriale, avvenuta quando la madre lasciò con la figlia la casa familiare, il Tribunale dei minorenni disposte l’affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre della minore, con contestuale incarico ai servizi sociali di monitorare la situazione.

Con successivo decreto, tenuto conto dell’atteggiamento della figlia di rifiuto del padre, il Tribunale vietò a quest’ultimo di frequentarla e prescrisse alla figlia un percorso psicoterapeutico finalizzato a far riprendere i rapporti con il padre e invitò i genitori a rivolgersi ai servizi psico-sociali per ricevere un sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali.

Con ulteriore successivo decreto, avverso le istanze del padre con il quale deduceva l’esistenza di una sindrome di alienazione genitoriale determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla madre nei suoi confronti, il Tribunale confermava la precedente pronuncia e respingeva la richiesta del padre di nuovi accertamenti peritali.

Avverso tale ultimo decreto, il padre proponeva reclamo insistendo sulla necessità di nuove indagini peritali affinché queste facessero luce sulle ragioni dell’ostilità manifestata dalla figlia nei suoi confronti e affiché il giudice assumesse, alla luce di tali ragioni, dei provvedimenti che favorissero la ripresa dei suoi rapporti con la minore.

La Corte d’Appello confermava l’affido condiviso e nel resto confermava, nuovamente, il decreto impugnato.

Il padre ricorreva, quindi, in Cassazione la quale accoglieva il motivo principale, ovvero riconosceva la necessità di verificare in concreto l’esistenza di atteggiamenti riconducibili ad una pas, e cassava la sentenza, rinviandola ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame.

Il giudice di merito è tenuto a verificare l’esistenza di una pas. A prescindere dal giudizio in astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia di sindrome da alienazione parentale, il giudice di merito, quando chiamato a pronunciarsi sull’affidamento o su una modifica delle stesso, è tenuto ad accertare in concreto la veridicità dei comportamenti denunciati dal genitore denigrato qualora quest’ultimo segnali degli atteggiamenti, di per sé significativi della suddetta sindrome, che possano pregiudicare la sua relazione con il figlio e il suo diritto alla bigenitorialità.

Infatti, l’affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. Tant’è che, l’assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e talora l’atteggiamento ostile del genitore collocatario nei confronti dell’altro genitore comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e obbliga il Giudicante interpellato a ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori.

Inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte, nel valutare l’affidamento e relative modifiche, il giudice dovrà anche considerare che, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, in quanto è solo tramite queste relazioni che si può garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e ad una sua crescita serena ed armoniosa.

AVV. CARLO IOPPOLI

mail: associazionefamiliaristi@gmail.com


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