Adozione: la valutazione della capacità genitoriale non può essere frutto di un giudizio sommario

La dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Prima Sezione civile e a seguito del quale l'ordinanza impugnata è stata, in parte, cassata con rinvio.

Il caso

Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due sorelle minori e disposto la collocazione di una in casa-famiglia e l'affido familiare dell'altra. La Corte di appello, a seguito di gravame proposto dai genitori, in parziale riforma della prima decisione, aveva revocato la dichiarazione di adottabilità della figlia più grande, confermando la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ed il collocamento della ragazza in casa-famiglia e rigettato, invece, tutte le domande relative alla figlia minore. La madre, quindi, decideva di promuovere ricorso in cassazione in quanto, a suo dire, la Corte di merito, oltre a non aver accertato i presupposti per la dichiarazione di adottabilità ed aver omesso di convocare ed ascoltare, come richiesto, i suoi parenti, neppure aveva preso in considerazione la possibilità di procedere ad adozione mite. Nel frattempo, una delle due figlie, è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, e, di conseguenza, il ricorso avanzato dalla ma

Cass. civ., sez. I, ord., 8 novembre 2023, n. 31038

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