Addio a droga, alcool e vita trasgressiva: il padre può riabbracciare il figlio

Nuove speranze per il padre che ha messo da parte uno stile di vita trasgressivo e l’uso di alcool e droga: i progressi compiuti gli consentono di poter riavere con sé il figlio. Revocato, difatti, l’originario provvedimento con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Irrilevante il fatto che il ragazzino abbia comunque creato un legame solido con la famiglia a cui era stato affidato (Cassazione, ordinanza n. 24790/19, sez. I Civile, depositata il 3 ottobre).

Stile di vita. Svolta decisiva nella delicata vicenda col secondo processo d’appello: in quel contesto, difatti, viene revocata la dichiarazione di adottabilità del minore, riconoscendo i passi avanti compiuti dal padre. In particolare, i giudici osservano che «l’uomo è munito di adeguata capacità genitoriale, avendo manifestato disponibilità a supportare il figlio» e avendo «superato le criticità pregresse legate allo stile di vita trasgressivo e all’uso di stupefacenti e all’abuso di alcool».
Questo quadro non può neanche essere messo in discussione dal dato rappresentato dalla «stabilizzazione del minore presso la famiglia collocataria» e dai «possibili pregiudizi col rientro nella famiglia d’origine», precisano i giudici.

Progressi. Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione dalla tutrice del minore. Viene ribadito, difatti, il diritto del padre a riavere con sé il figlio per occuparsene degnamente e dargli affetto e sostegno (morale e materiale).
Per quanto concerne il – presunto – conflitto tra «il diritto dell’uomo ad esercitare la propria capacità genitoriale» e «il diritto del figlio alla continuità affettiva», i giudici ribattono che ciò che conta è la constatazione che l’uomo ha superato le vecchie problematiche, connesse «ad uno stile di vita trasgressivo, improntato all’abuso di alcool e stupefacenti». A certificare questi progressi non solo «l’esito negativo dei controlli» cui si è sottoposto l’uomo, ma anche «il suo atteggiamento positivo e interessato manifestato dopo il collocamento presso la prima famiglia d’appoggio».
Fondato, quindi, «il giudizio prognostico favorevole in ordine alla recuperata capacità genitoriale dell’uomo», e consequenziale la revoca dello stato di adottabilità del figlio.
Impossibile perciò parlare di «violazione del diritto del minore alla continuità affettiva» con la coppia affidataria, anche se, viene osservato, vi è comunque «la necessità di adottare le misure idonee a garantirne la gradualità del reinserimento nella famiglia d’origine».

AVV. CARLO IOPPOLI – PRESIDENTE ANFI – ASS.NE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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