Sono ripetibili le somme ricevute a titolo di mantenimento, separazione e mantenimento dei figli?

Il caso. L'ordinanza in oggetto riguarda la decisione della Corte d'Appello di Roma che nel respingere le domande di una moglie volte a conseguire per il tempo della separazione un assegno di mantenimento dal marito la condannava anche alla ripetizione delle somme a tale titolo percepite per effetto della ordinanza presidenziale che, in via provvisoria ed urgente aveva riconosciuto il diritto della donna al mantenimento, revocato poi successivamente dal Giudice Istruttore.

La giurisprudenza sul tema: l'assegno ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. I Giudici della Prima sezione della Corte di Cassazione illustrano la distinzione tra assegno di mantenimento corrisposto ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti e assegno di mantenimento in favore del coniuge non titolare di redditi propri.

Il primo ha carattere alimentare, avendo finalità di fronteggiare lo stato di bisogno in cui versa chi non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento con conseguente cessazione del diritto al raggiungimento della indipendenza economica .

Avendo carattere alimentare tale assegno, il figlio che abbia già ricevuto le se somme non può vedersi costretto a restituirle né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo, mentre se il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione .

L'assegno per il coniuge: credito alimentare? Circa, invece, la natura dell'assegno per il coniuge, gli orientamenti non sono così pacifici e granitici. Il credito relativo all'assegno di mantenimento in sede di separazione, infatti, fonda la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale nascente dal rapporto di coniugio e non, invece, nella incapacità del coniuge che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Per l'effetto, si è deciso che in sede di opposizione all'esecuzione il debitore esecutato possa opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito anche nell'ipotesi di esecuzione per credito da mantenimento, non avendo natura alimentare. Al contrario, in tema di privilegio di crediti alimentari, la Corte Cost. n. 17/2000 ha riconosciuto natura alimentare dell'assegno di mantenimento del coniuge stante la sua finalità di soddisfare le necessità di vita del coniuge beneficiario, al pari dell'assegno alimentare. Così, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, determina da un lato la irripetibilità delle somme già versate e dall'altro non comporta la ultrattività del provvedimento temporaneo ed urgente che aveva riconosciuto l'assegno.

AVV.CARLO IOPPOLI - PRESIDENTE AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI


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