VUOI FARE LA CASALINGA PER SCELTA PERSONALE? STOP ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

       Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un uomo condannato dalla Corte d'appello a versare 600 euro al mese per il mantenimento della ex moglie. In particolare, l'uomo contesta la decisione del giudice di merito di soffermarsi soprattutto sull'indisponibilità di mezzi adeguati da parte della donna, senza tuttavia verificare se la stessa non fosse in grado di procurarseli per ragioni obiettive: a sostengo di ciò, il ricorrente evidenzia non solo la «colpevole inerzia» dimostrata dalla ex moglie nel lungo periodo trascorso dall'epoca della separazione, pronunciata quando era ancora giovane, ma anche il disinteresse da lei manifestato per il conseguimento del c.d. reddito di cittadinanza quale fonte di sostentamento.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha sottolineato che ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (Cass. civ. sez. unite n. 18287/2018).

Insomma: la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno dev'essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell'assegno, consistente nel fornire le risorse economiche necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, «in ossequio alla funzione compensativo-perequativa dell'istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all'indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione».

Ciò posto, nel caso di specie l'errore del giudice di merito sta nell'essersi soffermato sulle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti relegando in secondo piano la valutazione delle scelte di vita compiute in costanza di matrimonio: la Corte territoriale, infatti, non si è chiesta se l'inesperienza della donna, priva di qualificazione professionale, fosse dovuta ad una precisa scelta compiuta in vista del matrimonio o concordata nel corso della vita coniugale, in funzione di un prevalente impegno nell'ambito familiare, oppure fosse riconducibile a proprie inclinazioni personali, già maturate prima dell'instaurazione del vincolo coniugale.

Parola, dunque, al giudice del rinvio.

AVV. CARLO IOPPOLI TEL. 06.92946175


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