TRADISCI TUA MOGLIE CON LA COGNATA?VENGONO REVOCATE LE DONAZIONI CHE TI HA FATTO TUA MOGLIE

Se il marito tradisce la consorte con la cognata – cioè la moglie del fratello di lei –, e se questa relazione adulterina mette in crisi non solo la coppia ma anche le famiglie coinvolte e, infine, l'azienda di famiglia, allora va accolta la richiesta da lei avanzata e mirata ad ottenere la revoca delle donazioni indirette – mobiliari ed immobiliari – effettuate in favore del coniuge.

Scontro frontale tra la moglie tradita – Tizia – e il marito fedifrago – Caio –. Strascico importante è l'azione giudiziaria della donna che chiede di vedere «revocare – per ingratitudine – alcune donazioni indirette (mobiliari ed immobiliari) da lei effettuate» in favore del marito.

Secondo Tizia è palese «l'ingiuria grave commessa da Caio nella relazione extraconiugale che egli ha intrattenuto con la cognata – la moglie del fratello di Tizia –, relazione sviluppatasi, peraltro, all'interno dell'azienda di famiglia» della donna, in cui lavoravano praticamente tutte e quattro le persone coinvolte – direttamente o indirettamente – nell'adulterio.

La linea proposta da Tizia è condivisa dai giudici di merito: sia in primo che in secondo grado, difatti, viene accolta la richiesta di revoca delle donazioni, essendo, secondo i giudici, «provata l'ingiuria grave» realizzata da Caio ai danni della moglie.

In Appello, in particolare, viene precisato che «l'elemento dell'ingiuria grave non può essere ravvisato sic et simpliciter nell'adulterio», ma viene poi aggiunto che nella vicenda presa in esame «sono le modalità con cui l'adulterio è stato consumato a determinare la gravità dell'ingiuria».

In sostanza, la gravità deriva dal fatto che «la relazione extraconiugale è stata intrattenuta da Caio con la moglie del fratello di Tizia» e «in un contesto che andava a minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale, anche quella familiare», essendo palesi «le ripercussioni provocate dalla scoperta del tradimento su tutto il tessuto familiare di Tizia, non limitandosi al mero ambito matrimoniale».

Rilevante, poi, aggiungono i giudici, anche la circostanza che «l'adulterio si è sviluppato all'interno dell'azienda di famiglia, cosicché la scoperta del tradimento è inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l'infedeltà di Caio nell'ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie».

A margine, poi, i giudici ritengono non contestabili «le donazioni indirette eseguite da Tizia in favore di Caio», poiché «quelle operazioni sono state effettuate, per puro spirito di liberalità, con denaro e beni provenienti dal patrimonio del defunto padre di Tizia, mentre Caio non ha dimostrato di avere disponibilità economiche sufficienti a consentirgli di effettuare investimenti mobiliari e immobiliari».

Col ricorso in Cassazione il legale di Caio prova a fornire una lettura diversa dell'intera vicenda. In particolare, egli sostiene che il rapporto tra il proprio cliente e la moglie «era già entrato in una crisi non più reversibile, sì che l'adulterio non era stato la causa della crisi, bensì la sua conseguenza» e aggiunge poi che «la relazione extraconiugale è stata intessuta con modalità tali da essere mantenuta segreta». E questo dettaglio è fondamentale, secondo il legale, poiché «si ha ingiuria grave quando si è tenuto pubblicamente un comportamento di disistima, avversione e irriconoscenza nei confronti del soggetto donante».

Questa visione non convince affatto i Giudici della Cassazione, i quali confermano la revoca richiesta da Tizia.

Legittimo, in sostanza, catalogare come «ingiuria grave» il comportamento tenuto da Caio. Ciò perché «la circostanza che l'adulterio sia maturato all'interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si sia sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valgono a connotare in termini di gravità l'offesa all'onore patita da Tizia e ad evidenziare in Caio un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie».


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